Marketplace e seller: il nuovo regolamento EU 2019/1150 "Platform-to-Business"

Il focus della normativa è rendere più trasparente ed equo il mercato di intermediazione di servizi online nel panorama Europeo.

Giovedì 16 Luglio 2020
Monia Donateo

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Innovazione digitale

Il 12 luglio 2020 è finalmente entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 2019/1150 che cambia il modus operandi di tantissime piattaforme online che mettono in contatto venditori e consumatori finali, come Marketplace e motori di ricerca. Il focus della normativa è rendere più trasparente ed equo il mercato di intermediazione di servizi online nel panorama Europeo. Le prescrizioni dettate dall’Europa sono tante e di notevole impatto sui diritti delle Merchant che operano nei mercati online. Una fra le tante novità, nell’ottica di una maggior tutela, è quella di poter ricevere - e comunque esigere – una chiara motivazione e un reale tentativo di dialogo con i gestori delle piattaforme nel caso in cui il loro account/canale di vendita venga sospeso, limitato, chiuso, o i loro post e contenuti vengano per qualsiasi motivo oscurati o limitati. Prima di fornire un quadro pratico sui nuovi adempimenti richiesti (che toccano i termini e condizioni degli intermediari, qualunque sia la legge altrimenti applicabile ad un contratto) vediamo quali sono concretamente i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione.


Sebbene i player coinvolti possano avere la propria sede anche extra EU, le nuove regole valgono a due condizioni cumulative: quando ospitano venditori (Utenti commerciali o Utenti titolari di un sito web aziendale sulla piattaforma) con sede in EU e quando questi ultimi offrono beni e servizi ai consumatori situati nell’Unione (non è strettamente necessaria la residenza o la cittadinanza). Di conseguenza saranno escluse, e non obbligate ad adeguarsi, le vendite peer2peer che intercorrono esclusivamente tra due consumatori, nonché le vendite tra due Business (ove non compare il consumatore finale). Parimenti esclusi sono tutti i servizi ausiliari, tra cui i servizi di pagamento online, i servizi di pubblicità online, gli scambi pubblicitari online, i servizi software di ottimizzazione per i motori di ricerca, i servizi su software che bloccano la pubblicità, e tutti i servizi analoghi che non sono forniti con l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni.


Si tratta quindi di regole che toccano gli e-commerce Marketplace (come Amazon Marketplace, eBay), gli store di applicazioni (Google Play, Apple App Store, Microsoft Store),  i social media for Business (come Facebook Business pages, Instagram utilizzato da makers e artisti), i tool di comparazione prezzi (Skyscanner, Google Shopping), motori di ricerca (Google Search, Seznam.cz, Yahoo!, DuckDuckGo, Bing etc.) che, di base, hanno tutti intrinsecamente il potere sia di arrivare al consumatore con le modalità che ritengono opportune, che di influenzare il successo commerciale di chi offre, tramite il loro spazio di intermediazione, beni e servizi online. Ed è proprio per limitare un’arbitraria gestione del mercato, che interviene il Regolamento EU.


Dunque, per l’applicazione delle nuove regole occorre che il servizio di intermediazione sia caratterizzato proprio dall’obiettivo di facilitare le transazioni dirette tra Business commerciali e consumatori, a prescindere da come si concluda la transazione in sé. In altri termini, per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa non serve indagare sul successivo ed eventuale rapporto contrattuale tra venditore e consumatore (che può avvenire addirittura offline e senza l’utilizzo della piattaforma di intermediazione per lo step finale del contratto).
Vediamo ora i principali interventi che incidono sulle Platforms considerate dal regolamento.

I fornitori di servizi online, dal 12 luglio, devono aver già modificato i loro Termini e condizioni per ottemperare ad una serie di requisiti richiesti dal nuovo regolamento, inserendo obbligatoriamente:
    • Un periodo di preavviso minimo di 15 giorni per le modifiche ai Termini e condizioni e diritto degli utenti commerciali, al fine di permettere loro di recedere dal contratto se non concordano con le modifiche proposte.
    • Un periodo minimo di preavviso di almeno 30 giorni per la risoluzione del contratto che deve essere accompagnato dai motivi per cui il fornitore di servizi online sta intraprendendo tale azione.
    • Le informazioni necessari per l’utente commerciale che voglia esercitare il diritto di recesso dal contratto con la piattaforma.
    • La disponibilità di altri canali per le vendite di beni e servizi dell'utente commerciale.
    • Una precisazione sull'impatto che il contratto ha sulla proprietà dell'utente e sul controllo dei propri diritti di proprietà intellettuale.
    • Una descrizione dell'accesso ai dati personali e altri dati forniti o generati dall'utente commerciale dopo la scadenza del contratto.
    • La nomina di almeno due mediatori specializzati che possono essere chiamati per la risoluzione dei reclami tra la Piattaforma e l’Utente commerciale col fine di agevolare il buon funzionamento dei servizi di intermediazione online.
    • Una descrizione esauriente sull’eventuale trattamento differenziato dei beni e servizi offerti proprio dalla società titolare della piattaforma.

 

Inoltre la normativa europea interviene anche sul Ranking. Prevede infatti nuovi obblighi di trasparenza per i risultati di ricerca e posizionamento degli utenti commerciali senza però richiedere la divulgazione dei sottostanti algoritmi. In particolare:
    • I motori di ricerca devono mantenere una descrizione aggiornata, pubblica, chiara e comprensibile dei principali parametri che determinano il ranking dei link.
    • Gli altri intermediari devono includere informazioni simili sul posizionamento dei venditori nei loro termini e condizioni.
    • Laddove il posizionamento sia influenzato da una remunerazione, i fornitori di servizi online devono fornire una descrizione delle opzioni disponibili e gli effetti della remunerazione sul ranking.
    • Se un motore di ricerca modifica o elimina un sito Web sulla base di un reclamo o notifica di terze parti, all'utente aziendale interessato deve essere offerta la possibilità di conoscere le ragioni sottostanti e i criteri adottati.
A queste novità se ne aggiunge un’altra strettamente correlata all’obbligo (per i Business player che hanno un fatturato annuo superiore a 10 milioni) di inserire e nominare nei T&C almeno due mediatori che possano dirimere controversie tipiche di P2B. Si tratta della predisposizione all’interno della piattaforma di un sistema di gestione dei reclami dedicato alle dispute con gli utenti commerciali.

 

Questo regolamento, insieme al Digital Services Act (che entrerà in vigore probabilmente dal 2022) appartiene all'insieme delle misure destinate al raggiungimento di un mercato unico digitale nell'UE e la sua applicazione implica un mercato più equo e trasparente per una grande percentuale di operatori online, che alla fine favorirebbe i consumatori. A nostro avviso, però, essendo specializzati nel settore delle controversie digitali, questo assetto normativo favorisce direttamente tutte le imprese nella misura in cui gli obblighi richiesti agli intermediari determinano maggiore chiarezza sia nel posizionamento che nei casi di sospensione, limitazione, cessazione dei canali di vendita.


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